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Il decreto legislativo in Italia è un atto normativo del Governo che segue un iter ben definito, dalla proposta ministeriale, passando per il Consiglio dei Ministri, fino all'emanazione del Presidente della Repubblica. Questo strumento è vincolato dalla legge di delega e può essere oggetto di valutazione costituzionale. I Testi Unici e le deleghe accessorie giocano un ruolo cruciale nella sistematizzazione e nell'aggiornamento dell'ordinamento giuridico. A) Tabelle, quadri, prospetti, elenchi, <a href="https://www.aitig.it/">https://www.aitig.it/</a> eccetera, non sono inseriti nel testo degli articoli né in allegato ad essi, ma in allegato al testo legislativo, dopo l'ultimo articolo.<br /><br /><ul><br /><br />  <br /><br /> <li>Gli allegati non contengono nelle note esplicative ulteriori disposizioni sostanziali, che devono invece trovare collocazione nell'articolato.</li><br /><br />  <br /><br /> <li>[40] È questa, come si sa, una questione assai discussa.</li><br /><br />  <br /><br /> <li>Ho voluto comunque sottolineare la parola simile perché, anche se in pratica la finalità è identica (salvaguardare, cioè, il principio della gerarchia delle norme), lo strumento giuridico e l’ampiezza della competenza non sono certamente gli stessi negli ordinamenti statali e nell’ordinamento canonico.</li><br /><br />  <br /><br /> <li>Come già fatto rilevare prima, questa assistenza, oltre all’eventuale collaborazione nella preparazione di decreti a carattere legislativo di un Dicastero, per speciale commissione del Legislatore, riguarda sia l’esame dei progetti di decreti generali esecutivi e di istruzioni, che anche gli eventuali dubbi di interpretazione ed applicazione della legge in casi concreti, che gli altri Dicasteri pongono al nostro Consiglio.</li><br /><br /> <br /><br /></ul><br /><br /><h2>Il Processo di Formazione dei Decreti Legislativi in Italia</h2><br /><br />[40] È questa, come si sa, una questione assai discussa. Ci sono canonisti per i quali le Conferenze episcopali, nell’emanare tali decreti generali, attuano in forma collettiva (cfr. can. 119) una potestà ordinaria (cfr, can. 131, § 1), benché soltanto nella materie per le quali sono competenti a norma del can. Altri autori, in base sia al dettato conciliare (Decr. Christus Dominus, n. 38) che costituisce il fondamento del can. 445, § 1, sia anche al parallelismo esistente tra questo canone e il can. 30 (sui decreti generali emanati da chi «potestate executiva tantum gaudet»), concludono che le Conferenze episcopali non hanno una potestà legislativa propria, ma soltanto delegata da parte della suprema potestà. Come già fatto rilevare prima, questa assistenza, oltre all’eventuale collaborazione nella preparazione di decreti a carattere legislativo di un Dicastero, per speciale commissione del Legislatore, riguarda sia l’esame dei progetti di decreti generali esecutivi e di istruzioni, che anche gli eventuali dubbi di interpretazione ed applicazione della legge in casi concreti, che gli altri Dicasteri pongono al nostro Consiglio.<br /><br />Ringrazio Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Tondra e l’Ill.mo Prof. Holec per il gentile invito fattomi a partecipare a questo Simposio, e mi congratulo con l’Associazione Slovacca di Diritto Canonico per il suo impegno scientifico e pastorale, di cui è ben informato il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. <a href="https://aqueduct-translations.it">https://aqueduct-translations.it</a> L’amplissima tematica di questo nostro incontro – “Giustizia e Diritto nella Chiesa e nella Società” – costituisce una buona prova del vasto interesse di ricerca dell’Associazione.<br /><br />1ª) Attesa la peculiare natura della Chiesa e dell’ordinamento canonico, è apparsa conveniente l’esistenza d’un organismo permanente (al tempo stesso tecnico e pastorale) atto ad aiutare il Legislatore supremo nell’interpretazione autentica delle leggi, sia che si tratti d’interpretazione dichiarativa, sia che si tratti di quella a carattere costitutivo (esplicativa, restrittiva o estensiva)[7]. Quello invece che ora ci sembra opportuno ricordare è che, nel diritto canonico, l’interpretazione autentica generale, o per modum legis, affidata al Consiglio Pontificio, è da distinguersi dalla chiamata interpretazione singolare o particolare «per modum sententiae iudicialis aut actus administrativi» (can. 16, § 3), che riguarda ed obbliga soltanto le persone e i casi per i quali viene data rispettivamente dai competenti tribunali od autorità amministrative. È vero che, contrariamente ai legislatori «infra auctoritatem supremam», il Romano Pontefice può delegare la sua potestà legislativa, ma ordinariamente non lo fa.<br /><br /><h3>Numerazione e rubricazione degli articoli.</h3><br /><br />Analogo procedimento sarà seguito nell’esame di altre richieste riguardanti testi legislativi, avanzate dai Dicasteri. Le interpretazioni autentiche, a cui si vuole dare forza di legge, sono promulgate, a norma del <a href="https://www.traduttoriperlapace.org/">https://www.traduttoriperlapace.org/</a> diritto. Articolo 20 - § 1. Il Presidente convoca la Sessione ordinaria e la Sessione plenaria di norma con un mese di anticipo.<br /><br />Con l’attribuzione di questa funzione al Consiglio Pontificio per i Testi Legislativi viene affidata stabilmente ad un organismo della Santa Sede, per la prima volta nella storia della Chiesa, una competenza simile a quella che negli ordinamenti statali hanno le Corti Costituzionali. Ho voluto comunque sottolineare la parola simile perché, anche se in pratica la finalità è identica (salvaguardare, cioè, il principio della gerarchia delle norme), lo strumento giuridico e l’ampiezza della competenza non sono certamente gli stessi negli ordinamenti statali e nell’ordinamento canonico. In primo luogo, perché il Consiglio non è un tribunale; in secondo luogo, perché la sua competenza – in mancanza di una legge costituzionale o fondamentale – non è delimitata come avviene negli Stati dalla natura delle leggi (le leggi cosiddette ordinarie) ma dalla fonte di diritto da cui emanano (i legislatori «infra supremam auctoritatem»). Le ragioni di queste differenze, che rendono il Consiglio un organismo atipico dal punto di vista civilistico – come atipica è la stessa società ecclesiastica riguardo alle società puramente umane –, sono state le seguenti. L’ipotesi su cui si basa il presente articolo è che la disciplina della linguisticaapplicata possa dare un valido contributo al miglioramento dellascrittura legislativa.<br /><br />Tralasciando altre disposizioni di carattere organizzativo ma troppo particolare (biblioteca, pubblicazioni del Consiglio, strumenti d’informatica, ecc.), mi sembra utile riportare con alcune opportune aggiunte informative le norme che riguardano la composizione del Consiglio e la procedura del lavoro a seconda delle varie competenze che sono state affidate al Dicastero. È stabilito all’art. 157 della «Pastor Bonus» che al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi «devono essere sottoposti per la recognitio da parte del Dicastero competente, i decreti generali degli organismi episcopali perché siano esaminati sotto l’aspetto giuridico». È stato detto – anche se il paragone rimane sempre analogico – che il rapporto tra diritto particolare e diritto universale diventa in qualche modo quello che intercorre tra Chiese particolari e Chiesa universale, cosicché, in certa misura, può ripetersi di quella relazione quanto si può dire di questo nesso[35]. Proprio per tale motivo va precisato che l’opera del Consiglio non potrà essere mai un freno allo sviluppo del diritto particolare, la cui congruenza con la legge universale della Chiesa deve tutelare. Sarà piuttosto, un fattore di armonia e di complementarietà, come si spiega anche di seguito.<br /><br />Recenti studi linguistici dimostrano che i legislative draftersspesso non colgono l’essenza dei concetti politici che hanno il compitodi comunicare, proponendo un metodo attraverso il quale questi ultimipossano raggiungere tale obiettivo e di verificarne l’adeguatezza e rispondenzaalla volontà del legislatore. Al fine di rendere i testi specialistici piùaccessibili in termini di elaborazione e interpretazione, i linguisti propongonola easification delle proposizioni normative, in modo da rendere il testochiaro, preciso, univoco, onnicomprensivo e il più trasparente possibile inbase alle risorse linguistiche a disposizione del legislative drafter. L’articoloprevede inoltre una comparazione fra le easification strategies e le simplificationstrategies, e i casi in cui ciascuna strategia possa essere applicata consuccesso a seconda della tipologia del testo e della funzione che esso devesvolgere nelle intenzioni del legislatore. Mi sembra opportuno rilevare, quanto all’espressione “richieste legittimamente presentate in materia dagli interessati” (art. 24, § 1), che essa è stata desunta per doverosa fedeltà normativa dall’art.<br /><br />Per le altre questioni non fu ritenuta necessaria una interpretazione autentica, oppure – in qualche caso – l’interpretazione non è stata pubblicata, per decisione del Santo Padre, a ragione della materia o del destinatario dell’interpretazione stessa. Nel Congresso si decide ordinariamente quali dubbi ammettere allo studio in vista di una eventuale interpretazione autentica e a quali dare soltanto una risposta in forma di chiarimenti a norma dell’art. Si tratta, pertanto, di una collaborazione che il Consiglio presta ai Dicasteri della Curia (concretamente le Congregazioni per i Vescovi e per l’Evangelizzazione dei Popoli), cui compete nell’ambito rispettivamente delle giurisdizioni ecclesiastiche da essi dipendenti la “recognitio” o revisione dei decreti generali, di carattere sia legislativo che esecutivo[36] preparati dagli “organismi episcopali”, cioè le Conferenze episcopali[37] ed i Concili particolari[38]. Nel 1986 i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri emanarono, d'intesa fra loro, tre circolari di identico testo contenenti una serie di regole e raccomandazioni di carattere tecnico dirette a rendere più chiari e comprensibili i testi legislativi.
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